Posti auto nell'area condominiale: problemi e soluzioni adottabili.
Capita sovente che il condominio sia dotato di un'area cortilizia o
di un'area aperta. Se il regolamento condominiale non ha destinato
queste aree ad altro fine, altrettanto frequentemente succede che i
condomini le adoperino per il posteggio dei propri veicoli.
Chi,
come tanti, vive in un condominio sa bene che uno degli argomenti che dà
spesso adito a liti e discussioni tra i condomini è proprio il parcheggio nell'area condominiale.
I problemi nascono
quando lo spazio a disposizione non è sufficiente ad accogliere i
veicoli di tutti i condomini o quando si appalesa la maleducazione e lo
scarso senso civico di alcuni di questi, che posteggiano selvaggiamente
le proprie vetture impedendo agli altri condomini la fruizione dello
spazio comune.
Trattandosi di spazi comuni, per la disciplina di questi ultimi occorre fare riferimento all'art.1102 del Codice Civile.
L'articolo
citato vieta, in assenza di regolamentazione o di destinazione d'uso,
al condomino il posteggio del veicolo per lunghi periodi nella'area
condominiale, laddove dice che l'uso del bene comune non può alterarne
la destinazione e non può impedire agli altri partecipanti di farne pari
uso.
Tuttavia vi è da dire che non se ne può dedurre un divieto
assoluto di parcheggio temporaneo, a patto che il regolamento non lo
vieti in via esplicita.
Nel caso in cui i condomini lo ritengano
opportuno, possono decidere, a maggioranza, per la destinazione a
parcheggio dell'area condominiale, a patto che vi sia spazio sufficiente
per la sosta di tutti i condomini.
Cosa accade se invece lo spazio non fosse sufficiente? Vi sono alcune soluzioni alternative:
frazionamento temporale: ovvero ci si accorda al fine di occupare lo spazio disponibile in tempi differenti, attraverso una turnazione.
uso
indiretto: opzione da preferire qualora non sia praticabile un utilizzo
frazionato in ragione della particolare conformazione dello spazio o
del numero eccessivo degli aventi diritto.
In tal caso i condomini si
accordano al fine di concedere ad altri il godimento dell'area comune
per poi suddividere l'utilità ricavata (canone di locazione).
parcheggio
a pagamento: legittimo appare infine, poiché non lede il diritto di
comproprietà dei singoli sulla res comune, la delibera dell'assemblea
condominiale che consenta ai condomini il parcheggio dell'auto nel
cortile condominiale dietro pagamento di una quota mensile.
Soluzione
adottabile qualora le dimensioni del cortile condominiale non avrebbero
in ogni caso consentito la sosta contemporanea di tutti i condomini.
E' doveroso in ultimo ricordare
che le modifiche di destinazione di uso si configurano come
"innovazioni" e potranno essere deliberate in assemblea ex artt. 1120 e
1136, comma 5, del Codice civile.
Le relative deliberazioni quindi
necessitano di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.